
L’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, è assicurata in Italia dall’Unità sanitaria locale (ora aziende ASL) nel cui territorio gli interessati hanno la residenza o, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora. Il Ministero della salute assicura, tuttavia, l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero,
ai marittimi, in navigazione o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purché per contratto a disposizione dell’armatore). Tale assistenza copre tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Sono, inoltre garantite al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile anche
prestazioni medico legali. Per beneficiare di tali servizi è necessario che il navigante appartenga ad una della categorie descritte nell’art. 2 del D.P.R. 620/80.
L’assistenza sanitaria in Italia è assicurata agli appartenenti a tali categorie che ne abbiano diritto attraverso poliambulatori dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie di questo Ministero, ubicati in prossimità di porti od aeroporti. In particolare:
- gli ambulatori situati nel nord e centro Italia sono organizzati come sezioni territoriali dell’Ufficio SASN-Genova della predetta Direzione generale;
- gli ambulatori situati nel sud Italia e nelle isole sono, invece, organizzati come sezioni territoriali dell’Ufficio SASN-Napoli della medesima Direzione generale.
Tali sezioni sono denominate come Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante - SASN.
All’interno dei predetti ambulatori operano medici a rapporto convenzionale, sia generici che specialisti, personale sanitario non medico ed amministrativi. Le prestazioni vengono erogate, sia in forma diretta che indiretta, e spaziano dalla medicina generale e specialistica all’assistenza farmaceutica.
Nelle località sprovviste di ambulatori SASN, gli aventi diritto all’assistenza vengono assistiti da medici fiduciari convenzionati con il Ministero della salute, i cui nominativi ed indirizzi possono essere richiesti ai suddetti Uffici SASN-Genova e SASN-Napoli competenti dell’assistenza ai naviganti, rispettivamente nel nord e centro Italia e nel sud Italia e nelle isole. Per poter beneficiare dell’assistenza è necessario inoltrare al Ministero della salute un’apposita domanda di iscrizione, da presentare direttamente o tramite l’impresa armatoriale di appartenenza.
I servizi offerti. I servizi offerti dagli ambulatori SASN sono riservati a specifiche categorie di beneficiari che abbiano presentato domanda di iscrizione. Le prestazioni sanitarie erogate, spaziano dalla medicina generale e specialistica all’assistenza farmaceutica. Negli ambulatori si effettuano oltre alle visite, esami diagnostici di tipo strumentale e, in alcuni casi, interventi di piccola chirurgia. Sono presenti, inoltre, alcuni sportelli di carattere amministrativo. I principali servizi sanitari offerti riguardano:
- prestazioni medico generiche;
- prestazioni specialistiche nelle seguenti branche mediche: angiologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ginecologia, cardiologia, urologia, neurologia, ortopedia, dermatologia, psicologia, pneumologia;
- prestazioni diagnostiche: ecografiche, mammografiche, radiologiche, citoscopiche, analisi e prelievi;
- prestazioni medico-legali per il personale marittimo: visite biennali di idoneità alla navigazione, visite
preventive d’imbarco e relativa emissione dei giudizi di idoneità o inidoneità al lavoro; - prestazioni medico-legali per il personale aeronavigante: emissione del giudizio di idoneità o inidoneità al volo e visite periodiche per rinnovo licenze aeronautiche.
Le procedure per usufruire dell'assistenza variano a seconda che i beneficiari si trovino in Italia, all'estero o in navigazione. Di seguito si fornisce l'elenco completo dei medici fiduciari a cui rivolgersi per
l'assistenza all'estero. Nelle località sprovviste di ambulatori SASN coloro che hanno diritto all’assistenza
vengono assistiti da medici fiduciari convenzionati con il Ministero della salute, i cui nominativi ed indirizzi possono essere richiesti agli Uffici SASN-Genova e SASN-Napoli della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero, competenti per l’assistenza ai naviganti, rispettivamente nel nord e centro Italia e nel sud Italia e nelle isole.
Beneficiari. Per usufruire dell’assistenza sanitaria erogata dai servizi SASN il personale navigante
deve appartenere ad una delle categorie indicate nell’art.2 del D.P.R. 620/80 che disciplina l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Le categorie di beneficiari sono:
- cittadini italiani e stranieri ed apolidi che compongono l’equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;
- marittimi italiani, stranieri e apolidi, che siano in attesa di imbarco in territorio italiano per taluno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purchè risultino per contratto a disposizione dell’armatore;
- lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell’armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;
- lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all’articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all’art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all’art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;
- personale di volo di cui all’articolo 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
Procedure di iscrizione. Per poter usufruire dell’assistenza sanitaria e delle prestazioni offerte dagli ambulatori SASN da parte dei beneficiari che ne abbiano diritto, indicati nell’art. 2 del D.P.R. 620/80, è necessaria la preventiva iscrizione. A tal fine gli interessati devono inoltrare al Ministero della salute un’apposita domanda di iscrizione, da presentare direttamente o tramite l’impresa armatoriale di
appartenenza. Per il nord e centro Italia la domanda deve essere inviata al Ministero della salute,
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie Ufficio SASN-Genova o ad uno degli ambulatori da questo dipendente. Per il sud Italia e le isole la domanda deve essere, invece, inoltrata all’Ufficio SASNNapoli della medesima Direzione generale del Ministero, o ad uno degli ambulatori da
questo dipendente
Procedure per usufruire dell’assistenza. In Italia, il navigante che risieda o si trovi temporaneamente in una località dove esiste un ambulatorio direttamente gestito dal Ministero della salute o, dove sia operante un medico fiduciario di questo Ministero, per ottenere le prestazioni sanitarie, deve rivolgersi necessariamente all’ambulatorio o al medico fiduciario. L’assistenza medico–generica viene prestata sia in forma ambulatoriale che domiciliare avuto riguardo alle condizioni fisiche dell’ammalato. L’assistenza specialistica è erogata nelle località sedi di ambulatori SASN, presso lo stesso ambulatorio SASN, su prescrizione del medico generico dell’ambulatorio SASN o di un medico fiduciario-domiciliare del Ministero della salute. Nelle zone sprovviste di ambulatori SASN le prestazioni sono erogate su prescrizione del medico fiduciario, presso i presidi e gli ambulatori delle ASL o con queste convenzionati. Mentre se il navigante risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute, deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente esibendo la tessera di assistenza ottenuta, all’atto dell’ iscrizione, dall’Ufficio SASN competente. In tal caso le modalità per ottenere le prestazioni sanitarie ed i limiti delle stesse sono quelli previsti per la generalità dei cittadini italiani ivi residenti, compreso il pagamento di eventuali tickets.
Durante la navigazione al marittimo ed all’aeronavigante le cure debbono essere prestate dai servizi sanitari esistenti a bordo. In acque territoriali italiane è possibile che il paziente, se trasportabile, venga
assistito da un ambulatorio SASN o da un medico fiduciario o, in mancanza, dalla ASL territorialmente competente, ovvero se non trasportabile, da medico fiduciario del Ministero che si rechi a bordo a visitarlo. In acque territoriali straniere o in aeroporti stranieri, quando i servizi sanitari di bordo non riescono a fornire un efficace intervento, il paziente viene assistito dal medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute o, in mancanza, dalla struttura sanitaria più vicina o da un medico libero professionista. In tal caso le spese per l’assistenza sanitaria (che in tale ipotesi è indiretta) sono anticipate dal comando di bordo o dall’impresa armatoriale e successivamente rimborsate dal competente Ufficio SASN, nei limiti previsti per l’assistenza in forma indiretta.
All’estero bisogna distinguere tra assistenza erogata nei Paesi dell’Unione europea od in altri Paesi.
Nei Paesi UE, il navigante avente diritto può essere assistito nel territorio di soggiorno presentando il modello comunitario E 111, preventivamente rilasciatogli dall’Ufficio SASN competente, il quale ha validità di sei mesi. Tuttavia, nel porto od aeroporto dove il Ministero della salute ha il proprio medico fiduciario, il navigante deve rivolgersi a quest’ultimo. Negli altri Paesi, le prestazioni sanitarie sono assicurate in forma diretta da parte dei medici fiduciari o delle strutture convenzionate con il Ministero della salute. In mancanza del fiduciario, o nel caso di particolari e documentate necessità in cui non sia possibile reperire il medico stesso, l’assistito può rivolgersi alle locali strutture pubbliche o private. I relativi oneri delle
prestazioni sono anticipati dalle imprese di navigazione e rimborsate dal Ministero della salute, su domanda corredata dalla certificazione originale di spesa.
Per qualsiasi dubbio sulle modalità di erogazione del servizio, si raccomanda di fare riferimento agli Uffici ed agli ambulatori SASN. Lo stesso dicasi con riferimento alle procedure per accedere all’assistenza indiretta ed al relativo sistema dei rimborsi.
