Sindacato dei Marittimi
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Statuto

Parte I. Le finalità e i soci del S.d.M.

 

Art. 1 - Denominazione e sede. E' costituito il Sindacato dei Marittimi (Labour Union of Marittime), di seguito brevemente indicato come "S.d.M.". La sede del S.d.M. è fissata dalla Segreteria Nazionale secondo le necessità gestionali del sindacato stesso. Il S.d.M. ha durata illimitata ed è retto dal presente Statuto e sue modificazioni.

 

Art. 2 - Principi generali. Il S.d.M. è l'organizzazione sindacale dei lavoratori di tutti i settori che operano a vari livelli nel sistema del trasporto marittimo e delle attività portuali. E' una libera associazione democratica, indipendente da qualsiasi influenza di governo, confessione o partito politico ed organizza la propria attività nel pieno rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; non persegue finalità di lucro ed agisce per il costante miglioramento delle condizioni di lavoro e per il riconoscimento della specifica professionalità delle categorie tutelate. Il S.d.M. può rappresentare lavoratori, singolarmente e/o collettivamente e può aderire ad organizzazioni, enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che perseguano analoghe finalità.

 

Art. 3 - Scopi. Il S.d.M. ha come scopo: a) la tutela del prestigio professionale dei marittimi, nonché l'elevazione costante del loro livello professionale e culturale; b) la tutela degli interessi morali, intellettuali ed economici degli iscritti; c) l'assistenza contrattuale degli iscritti nei rapporti con i datori di lavoro e le organizzazioni datoriali; d) la rappresentanza sindacale, in tutte le sedi nazionali ed internazionali degli iscritti, per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della categoria dei lavoratori marittimi sia nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati che di partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, pubbliche amministrazioni, ministeri, organismi istituzionali e non; e) lo sviluppo di soluzioni e progetti atti a migliorare le condizioni di vita e di sicurezza dei marittimi nell'ambiente di lavoro; f) dare consulenza ai giovani che intendono entrare in questo mondo del lavoro.

 

Art. 4 - Soci. Sono soci del S.d.M. i lavoratori di cui all'art. 2, in attività o meno, che, condividendo i principi e le finalità del S.d.M., vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento predisposto dal Coordinamento Nazionale. Possono altresì aderire, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Segreteria Nazionale, organizzazioni, enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli del S.d.M. E' fatto divieto a soci di appartenere ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe e/o incompatibili con quelle perseguite dal S.d.M..

 

Art. 5 - Modalità di adesione. La domanda di ammissione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo quanto previsto dal Regolamento. Sull'accoglimento della domanda delibera la Segreteria Nazionale. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, la deliberazione verrà notificata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa. La mancata notifica entro predetto termine equivale ad accettazione della domanda. Contro la delibera della Segreteria Nazionale è ammesso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati. L'adesione al S.d.M. implica l'accettazione del presente Statuto ed è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento della quota associativa; impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statuari per un anno, è periodicamente rinnovata e può essere revocata, a mezzo raccomandata, in qualsiasi momento dall'iscritto/a.

 

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati. I soci assumono l'impegno di offrire una valida e fattiva partecipazione alle attività del S.d.M., al fine di realizzare nel miglior modo gli scopi previsti, impegnandosi a favorire, nei limiti delle loro possibilità le iniziative e gli interventi promossi dal S.d.M. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, secondo le norme previste dal presente Statuto.

 

Art. 7 - Pari opportunità. Le iscritte al S.d.M. dovranno partecipare alle attività sindacali senza alcuna discriminazione o favoritismo, per affrontare tutte quelle tematiche inerenti le pari opportunità e le condizioni delle donne in questo particolare settore lavorativo. Queste potranno organizzarsi in modo tale da presentare, là dove esistano problematiche specifiche, proposte di merito per risolvere i vari problemi sui posti di lavoro.

 

Art. 8 - Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde: a) per recesso, secondo i modi previsti dall'art. 5; b) per espulsione, deliberata dalla Segreteria Nazionale, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi del S.d.M. o per violazione delle norme del presente Statuto; c) per mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Regolamento. Contro la delibera di espulsione è ammesso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorso alla Giunta del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

 

Art. 9 - Elettorato passivo. Ha titolo all'elettorato passivo ogni socio persona fisica che: a) abbia compiuto almeno due anni di anzianità di iscrizione; b) rivesta il ruolo di Capitano al comando di unità navali, di Direttore di Macchina o sia in possesso del grado di nostromo per l'elezione a membro della Giunta del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; c) abbia compiuto il quarantesimo anno di età al momento dell'elezione, per l'eleggibilità a Presidente del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; d) abbia un'età compresa tra i trenta e i cinquanta anni al momento dell'elezione, per l'eleggibilità a Presidente.

 

Art. 10 - Incompatibilità con la carica di Presidente. Costituiscono motivo di incompatibilità con la carica di Presidente: a) l'assunzione di incarichi a bordo di unità navali; b) l'appartenenza a partiti o movimenti politici; c) l'appartenenza a Consigli di Amministrazione di Compagnie di Navigazione o di aziende legate al settore marittimo. d) essere Presidente del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'assunzione della carica sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Presidente.

 

 

Parte II. Gli organi, la struttura e le funzioni

 

Art. 11 - Organi Nazionali. Il S.d.M. è organizzato ed agisce tramite i seguenti organi: a) il Congresso Nazionale; b) il Presidente; c) il Coordinamento Nazionale; d) la Segreteria Nazionale; e) i Comparti di settore; f) il Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi. g) la Giunta del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi

 

Art. 12 - Struttura Nazionale. Coordinano ed attuano le delibere degli Organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei settori: a) comunicazione e relazioni esterne; b) consulenza legale; c) progettazione strategica; d) amministrazione e controllo di gestione.

Il Presidente, con parere favorevole del Coordinamento Nazionale, può istituire nuovi settori oltre quelli indicati nel presente articolo, nonché istituire comparti in rapporto a specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.

 

Art. 13 - Validità delle delibere. Gli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Pres idente o, in sua as senza, del Vicepresidente. Per le delibere in seno alla Giunta del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi prevale il voto del Presidente del Collegio.

 

Art. 14 - Il Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo del Sindacato. Esso rappresenta la generalità dei soci e ne esprime la volontà collettiva. Elegge 5 membri del Coordinamento Nazionale, 2 membri della Segreteria Nazionale e i membri elettivi del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi. Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto e deliberare lo scioglimento del S.d.M. secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 30 e 28. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 5 anni; è convocato dal Presidente su delibera del Coordinamento Nazionale che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno. Il Congresso Nazionale può essere convocato in via straordinaria dal Presidente qualora richiesto da almeno i 2/3 del Coordinamento Nazionale ovvero su richesta motivata di almeno 1/3 degli iscritti al Sindacato.

 

Art. 15 - Composizione e svolgimento del Congresso Nazionale. Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto i delegati, eletti secondo apposito Regolamento, in rappresentanza di tutti gli iscritti al S.d.M.. Le nomine dei delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare in cui i delegati sono stati eletti. Sono altresì delegati di diritto al Congresso Nazionale i membri del Coordinamento Nazionale. Le modalità di svolgimento del Congresso, unitamente a quant'altro non previsto dal presente Statuto, sono definite nel Regolamento del Congresso Nazionale.

 

Art. 16 - Il Presidente. Il presidente del Sindacato dei Marittimi è eletto dal Coordinamento Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento e presiede il Coordinamento Nazionale e la Segreteria Nazionale. Resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Nomina 2 membri della Segreteria Nazionale, 2 membri del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi e i Responsabili Nazionali di settore, prescelti, questi ultimi, per ragione di personali qualità e di specifiche competenze professionali, anche tra soggetti non iscritti al Sindacato. Egli è investito dei poteri di ordinaria amministrazione; coordina l'attività del S.d.M. di cui ne ha la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio e può essere delegato dalla Segreteria Nazionale all'apertura di conti correnti presso istituti di credito, nonché contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la straordinaria amministrazione il Presidente può agire dietro autorizzazione scritta della Segreteria Nazionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o del Vicepresidente, la Segreteria Nazionale convoca immediatamente il Coordinamento Nazionale che provvede alla sua sostituzione.

 

Art. 17 - La Consulta del Presidente. Il Presidente può costituire un'apposita Consulta con il compito di fornire indicazioni, proposte e studi sui principali temi del settore.

 

Art. 18 - Il Coordinamento Nazionale. Il Coordinamento Nazionale è presieduto dal Presidente. Promuove e coordina le attività del S.d.M. secondo gli indirizzi dettati dal Congresso Nazionale. Elegge nel proprio seno, tenuto conto delle disposizioni di cui agli art. 9 e 10 del presente Statuto, il Presidente e il Vicepresidente del S.d.M.. Sono membri del Coordinamento Nazionale: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) i membri eletti dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento; d) i membri del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; e) i Responsabili Nazionali di Settore di cui all'art. 21; f) i Coordinatori di comparto di cui all'art. 22. Il Presidente può, altresì, invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Sindacato nonché personalità del mondo politico e culturale. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Sindacato e, in subordine, l'età anagrafica.

 

Art. 19 - Convocazione del Coordinamento Nazionale. Il Presidente convoca il Coordinamento Nazionale in via ordinaria almeno due volte l'anno. Il Coordinamento Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Presidente che fissa la data e i l luogo del la riunione del Coordinamento Nazionale e ne provvede alla convocazione entro 60 giorni.

 

Art. 20 - La Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale, presieduta dal Presidente, dà attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Coordinamento Nazionale. La Segreteria Nazionale, è composta da: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) i membri eletti dal Congresso Nazionale; d) i membri nominati dal Presidente; e) il Presidente del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; f) i Responsabili Nazionali di Settore; g) i Coordinatori di comparto.

I componenti elettivi della Segreteria Nazionale restano in carica 5 anni. La Segreteria Nazionale in particolare: approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Sindacato; emana tutte le norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto. Possono essere invitati alle riunioni della Segreteria Nazionale soci iscritti al Sindacato affinché riferiscano su fatti o argomenti determinanti. In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato il primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui della Segreteria Nazionale provvedono alla sostituzione scegliendo fra i membri del Coordinamento Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi è convocato il Coordinamento Nazionale per una nuova elezione. Entro 30 giorni dalla sua elezione, il Presidente provvede alla nomina o al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punti d) e f), del presente articolo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Presidente, questi ne provvede alla sostituzione.

 

Art. 21 - Responsabili di settore. Sono nominati dal Presidente i Responsabili Nazionali dei settori: a) comunicazione e relazioni esterne; b) consulenza legale; c) progettazione strategica; d) amministrazione e controllo di gestione. Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l'attività del S.d.M. nei rispettivi settori di competenza. Il Presidente, con parere favorevole del Coordinamento Nazionale, può istituire nuovi settori oltre quelli indicati nel presente articolo.

 

Art. 22 - I Comparti e i Coordinatori di Comparto. I comparti sono istituiti in rapporto a specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali. La funzione di Coordinamento dei singoli comparti è svolta dai Coordinatori di Comparto, nominati dalla Segreteria Nazionale. Restano in carica 5 anni e possono essere rieletti. La disciplina interna dei comparti è demandata ad apposito Regolamento.

 

Art. 23 - Il Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi. Il Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi, è l'organo di alto prestigio e rilevanza professionale del S.d.M. che, con il contributo di esperienza e conoscenza dei suoi membri, offe supporto al conseguimento degli scopi statuari. E' composto da un massimo di 15 membri in possesso del titolo professionale di Capitano, di Direttore di Macchina o del grado di nostromo. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi e 3 membri della Giunta del Collegio, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9. I componenti elettivi del Collegio restano in carica 5 anni. Sono membri del Collegio: a) il Presidente del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; b) i membri eletti dal Congresso Nazionale; c) i membri nominati dal Presidente. In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato il primo dei non eletti nella votazione relativa. Entro 30 giorni dalla sua elezione, il Presidente provvede alla nomina o al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 5, punto c), del presente articolo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Presidente, questi ne provvede alla sostituzione.

 

Art. 24 - La Giunta del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi. La Giunta del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi coordina le attività del Collegio e costituisce l'organo disciplinare del S.d.M. è composta da: a) il Presidente del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; b) i membri eletti dal Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi; c) i membri del Collegio degli Ufficiali Superiori e dei Nostromi nominati dal Presidente.

 

Art. 25 - Gratuità delle cariche. Tutte le cariche sociali non sono remunerate, fatte salve diverse disposizioni previste dal Regolamento.

 

 

Parte III. L'assetto amministrativo

 

Art. 26 - Patrimonio sociale. Il patrimonio sociale del S.d.M. è costituito da: a) quote associative; b) proventi derivanti da attività editoriali, manifestazioni, e altre attività marginali; c) beni mobili ed immobili di proprietà del S.d.M.; d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; e) eventuali contributi, erogazioni e lasciti diversi. L'ammontare delle quote associative viene stabilito annualmente dalla Segreteria Nazionale.

 

Art. 27 - Anno sociale. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 28 - Scioglimento. Lo scioglimento del S.d.M. è deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti purché costituiscano almeno il 4/5 degli aventi diritto al voto. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il S.d.M. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori e dettando le modalità di liquidazione.

 

 

Parte IV. Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 29 - Potere regolamentare del Coord. Nazionale. Il Coordinamento Nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

 

Art. 30 - Modifiche statuarie. Le modifiche statuarie sono di Competenza del Congresso Nazionale e sono approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti purché costituiscano almeno il 4/5 degli aventi diritto al voto.

 

Art. 31 - Norme di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto ed, in mancanza, alle norme del Codice Civile.

 

Art. 32 - Disposizioni transitorie. 1) Fino a quando la Segreteria Nazionale non decida diversamente la sede del S.d.M. coincide con il domicilio del Presidente. Tale sede non costituisce patrimonio del S.d.M. 2) La facoltà di approvare ed eventualmente modificare il presente Statuto spetta al primo Congresso Nazionale. Sino allo svolgimento del primo Congresso Nazionale, il Coordinamento Nazionale provvederà ad applicare il presente Statuto con la stesura del Regolamento di attuazione dello stesso, a verificarne l'efficacia, rilevarne le carenze e la reale applicabilità.

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